Dal 1° Ottobre 2024 nell’ambito di un nuovo sistema di sicurezza, tutte le imprese e i lavoratori autonomi impegnati in lavori di cantiere temporanei o mobili, devono dotarsi della “patente a punti”. L’obiettivo è quello di migliorare la gestione della sicurezza dei cantieri, attraverso la valutazione del comportamento e del rispetto delle norme da parte delle aziende.
Non sono obbligati all’ottenimento della patente a punti tutti coloro che effettuano prestazione di natura intellettuale e tutte quelle imprese che sono già in possesso dell’attestazione SOA in classifica III o superiore.
Requisiti:
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n.
241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Come richiederla:
Per richiedere la patente basta accedere al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso codice SPID o CIE (https://servizi.ispettorato.gov.it/) e seguire le istruzioni tecniche/tutorial, sia per il legale rappresentante che per il delegato. Qui il link per visionare il pdf delle istruzioni tecniche (https://cdn.ispettorato.gov.it/documenti/ISTRUZIONI_TECNICHE.pdf).
Tutta la procedura viene svolta on-line e non è richiesto il caricamento di nessun documento.
Al termine della richiesta verrà rilasciata una ricevuta in formato pdf con un codice alfanumerico utile al successivo rilascio della patente in formato digitale. Anche se l’obbligo del possesso della patente è stato fissato a decorrere dal 1 Ottobre 2024, è tuttavia possibile presentare una autodichiarazione/autocertificazione sostitutiva inviata a mezzo PEC all’Ispettorato del Lavoro all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it che consentirà di estendere il periodo utile per il conseguimento della patente fino al 31 Ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre 2024, tutte le aziende prive del regolare patentino, non potranno operare in cantiere, essendo indispensabile aver fatto la richiesta di rilascio tramite portale.
Caratteristiche della patente:
La patente ha un punteggio iniziale di 30 punti (o crediti) e consente a imprese e lavoratori autonomi di operare in cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore ai 15 crediti. Il massimo dei crediti che la patente può avere è stato fissato in 100, che possono essere guadagnati come di seguito:
Decurtazione dei punti e revoca della patente:
Ai sensi dell’art 27, comma 6 del D.lgs. n.81/2008, è prevista la decurtazione di 1 o più punti sulla patente a seguito di omissioni documentali o mancanza di alcune condotte lavorative, così come previste nella tabella I-bis dello stesso D.lgs. n.81/2008.
Modalità di recupero dei crediti decurtati:
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.
Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:
– dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
– della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024all’art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001, certificato da organismi di certificazione accreditati non solo da ACCREDIA, ma ANCHE da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.
Le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento di tutte le procedure e analisi della documentazione fornita.